10 aprile 2013
P.A.: in G.U. le disposizioni su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Ci sono novità?
E’ stato pubblicato il 5 aprile sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Tale norma secondo il sottoscritto rappresenta il classico esempio di iperattività del legislatore che invece di intervenire su aspetti sempre connessi all’amministrazione digitale di indubbia rilevanza (v. per esempio la stipula in modalità elettronica dei contratti della P.A.) dedica tempo ed energie a regolamentare materie che già sono state ampiamente disciplinate da numerose disposizioni legislative e regolamentari.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) ha dedicato ai siti della pubblica amministrazione due norme molto chiare ed eloquenti che sono l’art. 53 che disciplina le caratteristiche dei siti e l’art. 54 più volte modificato ed integrato (v. art. 37 del d.lgs. n. 235/2010; art. 9 D.L. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012) che disciplina in modo dettagliato il contenuto dei siti istituzionali della P.A.
Inoltre sempre in materia sono state dettate diverse direttive e regolamenti come la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 30 maggio 2002, che in linea con quanto fissato dalla direttiva del 13 marzo 2001 ha definito i criteri di accessibilità, usabilità ed efficacia ai quali i siti della P.A. devono attenersi per conseguire il suffisso .gov.it; la direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche che intendono avviare un processo verso il “miglioramento continuo” della qualità dei siti web pubblici; le “Linee guida per i siti web della PA“ del 9 marzo 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione dettate proprio con l’obiettivo di indicare gli strumenti da usare per il miglioramento della qualità dei siti web pubblici. Per non parlare poi della legge Stanca n. 4 del 2004 sull’accessibilità.
Con questo incredibile quadro normativo a cui si aggiungono le ulteriori disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale che parlano di open data, trasparenza e semplificazione della P.A., di comunicazioni telematiche tra uffici pubblici non si comprende la necessità di emanare questa ulteriore disposizione legislativa che essenzialmente finisce per essere ripetitiva e ridondante senza fornire alcun contributo qualitativo.
La parte più divertente, ironicamente parlando, è che la proposta di questo provvedimento viene proprio dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ma scusate di quale semplificazione si parla?
Scritto il 15-4-2013 alle ore 10:32
E’ vero, si è accumulata in questi anni tanta documentazione. Tanta perchè grande è il bisogno di capire come vengono spesi i soldi e come si organizza la macchina pubblica. E il bisogno viene tradotto forse grossolanamente in norme che è difficile se non impossibile rispettare, soprattutto ora che in periodo di risparmi non si possono fare grandi investimenti in tecnologie e formazione del personale. Eppure sono ragionevolmente convinto che il recente risultato elettorale finirà per provocare un sentimento di ribellione da parte di tanti cittadini che usano la Pubblica Amministrazione, e allora una risposta al bisogno di trasparenza bisogna trovarla. Il Dec. Lgs. 33/2013 lo può essere soprattutto nelle parti in cui prevede le sanzioni.
Scritto il 15-4-2013 alle ore 14:40
Che ci sia una superfetazione di norme sui siti web (ma in quale settore della società non accade?), è fuori discussione. Tanto che credo si stia verificando un “salto quantico” della natura dei siti web delle PA. Tuttavia, le novità del decreto 33 sono di notevole rilievo: non solo rappresenta una specie di testo unico delle norme sulla trasparenza, ma contiene una disposizione di per sé “esplosiva” rappresentata dall’istituto dell'”accesso civico” che cambia il diritto di accesso in senso universalistico: “chiunque” può chiedere conto alle PA della mancata pubblicazione di un qualcsiasi documento rilevante (no così con la legge 241/90). Inoltre ci sono tante sanzioni per i dirigenti pubblici. Potrebbe bastare, credo, per dire che siamo di fronte se nno altro ad un “cambio di paradigma”.
Emilio
Scritto il 15-4-2013 alle ore 19:20
Per la verità già il Codice dell’Amministrazione digitale avuto riferimento alle comunicazioni telematiche parla di e-democracy e quindi di accesso del cittadino ai documenti ed agli atti della P.A. Perdonami Emilio, non c’è niente di nuovo, abbiamo coniato solo un bel termine “accesso civico” che generalizza (apparentemente) qualcosa che già esisteva ed ovviamente era poco osservato. Sulle sanzioni ai dirigenti pubblici sono ancora più pessimista. Sono venti anni che lavoro nella P.A. e non ho avuto il piacere (o dispiacere) di vedere un dirigente pubblico sanzionato (per trovarti lì sei ben introdotto ovviamente e sai come proteggerti). Saluti
Scritto il 6-5-2013 alle ore 16:31
[…] spesso si perdono tempo ed energie ad emanare disposizioni inutili e ripetitive (è recente il mio post relativo alla legge sulla trasparenza), mentre si dimenticano altri settori molto importanti. E’ indubbiamente vero che la legge non […]