31 maggio 2010
Le intercettazioni: il delicato rapporto con la privacy ed altri diritti di pari dignità
Ultimamente, a seguito delle ben note iniziative governative, si sta parlando molto di intercettazioni e degli inevitabili riflessi in materia di privacy.
In effetti diversi sono gli interessi in gioco tutti di rilevanza costituzionale quali la privacy dei cittadini, la fondamentale esigenza di giustizia che deve garantire la magistratura e il diritto all’informazione rivendicato dalla categoria dei giornalisti.
Da troppo tempo ormai il nostro Paese ha riconosciuto a magistrati e giornalisti il merito e la capacità di mettere in luce interi settori inquinati della vita civile ed istituzionale: l’inevitabile conseguenza è che si rinnova l’immancabile rituale delle reciproche accuse, soprattutto quando l’oggetto del contendere è rappresentato dalla attuazione e dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche.
Ognuno imputa all’altro violazioni di norme di legge ovvero del senso della misura, invocando la corretta applicazione delle regole del diritto e della deontologia professionale.
Diventa indispensabile, a questo punto, chiarire quali sono le regole che devono presiedere l’attività dei giudici e alla conservazione da parte dei giudici delle informazioni che acquisiscono a fini di giustizia. Sono informazioni che possono essere comunicate ai cittadini e divenire oggetto di informazione nei limiti in cui sono rese conoscibili.
A fronte di tale considerazione va sottolineata la responsabilità etica e deontologica del giornalista e del direttore che devono valutare l’interesse pubblico a conoscere ed evitare di ledere inutilmente la dignità della persona, si tratta di un problema che rimane legato alla deontologia professionale.
Nel conflitto, quindi, tra interessi egualmente garantiti dalla Costituzione, il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di informazione non pare, però, suscettibile di soluzioni aprioristiche ovvero di una qualsivoglia minuziosa codificazione di regole preventive.
In effetti, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire ex ante ed in modo categorico quali particolari e quali notizie possano essere raccolti e diffusi.
Spesso, anzi, la pubblicazione che appare legittima in un determinato contesto, non potrebbe esserlo in un contesto diverso.
L’impressione è che a prescindere da drastici interventi di carattere normativo il giusto equilibrio tra necessità investigative, diritto di informazione e tutela della privacy può essere assicurato innanzitutto dal rispetto, da parte dei magistrati, delle limitazioni di legge in materia di intercettazioni e l’utilizzo di tale strumento d’indagine solo in ipotesi di concreta ed effettiva necessità, ne costituirebbero il necessario presupposto. Peraltro la normativa vigente già richiederebbe (ma la norma non è sempre rispettata) la trascrizione delle sole conversazioni rilevanti per l’oggetto del processo, con la esclusione di tutte quelle riguardanti vicende personali non pertinenti (il 6° comma dell’art. 268 c.p.p. dispone che il giudice non acquisisca le conversazioni “manifestamente irrilevanti”). La stessa disposizione prevede lo stralcio anche dalla registrazione delle conversazioni di cui è vietata la utilizzazione.
Inoltre l’effettivo adeguamento, da parte dei giornalisti, ai principi stabiliti nel Codice della Privacy e nel Codice Deontologico, ne rappresenterebbe il giusto completamento.
Scritto il 1-6-2010 alle ore 13:28
Una piccola proposta in tema di sanzioni agli editori: nessuna pena, pecuniaria e/o non, ma obbligo di pubblicazione, nelle 24 ore dalla richiesta (che non potrà essere formulata dopo più di cinque giorni dalla data del giornale) e CON IDENTICO SPAZIO, CARATTERE E COLLOCAZIONE, di qualsiasi replica e/o contestazione degli interessati e dei loro Avvocati. Per esempio,per cento righe di colonna a pag.3, devono poter essere subito disponibili altrettante righe a pag. 3. Anche il titolo poptrà essere scelto dall’avente diritto o suoi rappresentanti.
Scritto il 2-6-2010 alle ore 12:55
La proposta potrebbe anche andare bene, ma non terrebbe conto del danno che la pubblicazione illegittima di una notizia potrebbe comunque arrecare all’interessato, a prescindere dai successivi chiarimenti.
Scritto il 3-6-2010 alle ore 12:02
La questione delle intercettazioni, chiaramente, non può essere trattata in poche righe.
Da una parte, comunque, bisogna salvaguardare il diritto dei cittadini- Stato-, e, dall’altra, salvagurdare la privacy dei singoli cittadini.
La magistratura ha il compito di garantire entrambi, anche perchè è nel nome, e su mandato, di entrambi che agisce.
Allo stato, attuale,è auspicabile, in attesa di una legge più severa, che i singoli magistrati vigilano e sanzionino tutte le intercettazioni riguardanti fatti privati che vengono arbitrariamente pubblicate.
Sarebbe, anche, auspicabile che i magistrati rispondessero personalmente e penalmente con chi pubblica le notizie riservate e coperte dalla legge sulla privacy.
La legge sulle intercettazioni necessita di una revisone, onde consentire al singolo cittadino, prima, di non essere processato mediaticamente, e poi, di evitare che il processo mediatico abbia il sopravvento su quello giudiziario.
In buona sostanza, i magistrati dovrebbero utilizzare le intercettazioni solo ai fini del processo giudiziario e non darlo “in pasto” ai singoli cronisti di turno.
Se da un lato il diritto all’informazione è sacro, dall’altro la pubblicazione di notizie non attinenti il processo e rientranti nella sfera della vita privata del singolo cittadino sono, altrettanto, sacre e devono rimanere riservate.
Sarebbe, infine, opportuno moderare le molteplici, ed a volte inutili, conferenze stampa che seguono ogni singola operazione giudiziaria.
Forse, sarebbe, importante fare una conferenza stampa alla fine di un processo e valutare, serenamente, l’operato di tutti.
Resta, comunque, il fatto che le intercettazioni, se usate, correttamente, sono un ottimo strumento d’indagine e che le stesse non possono essere sottratte, sic et simpliciter, alla disponibilità dei nostri investigatori.
Il nostro Parlamento è alla ricerca di una regola che salvaguardi tutti.
Come dicevano i Latini la virtù e nel mezzo delle cose.
Scritto il 3-6-2010 alle ore 18:06
Domando scusa, ma non riesco a immaginare la gravità del “danno che la pubblicazione illegittima… potrebbe comunque arrecare all’interessato”, atteso che questi potrebbe ALL’INDOMANI pubblicare la sua difesa. E poi, come non ipotizzare una riduzione al minimo dello spazio da riservare alla notizia dannosa, perché illecitamente acquisita e pubblicata, in vista dell’obbligo di riservarne altrettanto alla replica?
Scritto il 3-6-2010 alle ore 18:32
Purtroppo Internet rappresenta un mondo un pò particolare e nel caso dovesse essere pubblicata in rete una notizia diffamante la stessa rimarrebbe presente in rete per molto tempo, specialmente nella memoria dei motori di ricerca. La rettifica per quanto immediata si aggiungerebbe alla notizia diffamante ma non potrebbe eliminarla. Il risultato è che molti potrebbero leggere solo la prima notizia e non la rettifica con ovvie conseguenze pregiudizievoli.
Scritto il 3-6-2010 alle ore 20:25
Dal testo che ho letto mi è sembrato di capire che si parlasse di pubblicazioni SU I GIORNALI. Ora apprendo che si parlava di Internet, ma assicuro che non sono del tutto ignaro di logica e grammatica e quindi l’equivoco mi sembra un po’ un tentativo di “pannicello caldo”… Comunque, ad majora
Scritto il 3-6-2010 alle ore 21:00
Il testo non può che fare riferimento che all’editoria in generale quindi a quella cartacea ed a quella on line. Quest’ultima è più insidiosa per le caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato.
Scritto il 4-6-2010 alle ore 06:52
E che significa, questo? Il modesto suggerimento era inequivocabilmente relativo alla carta stampata e lo si è riscontrato come se si riferisse ad Internet. Ricordo a me stesso che l’intero dibattito pubblico sul tema si svolge su la carta stampata. E del resto la mia propostina potrebbe ben essere valida anche per Internet (perché dovrebbe rimanere in rete “sopra tutto nei motori di ricerca” soltanto la “botta” e non la “risposta”?Mi scuso ancora per la franchezza, ma sembra che quel mio modesto intervento ed i successivi riscontri “fuori tema” stiano concretando un vero e proprio “dialogo tra sordi”, notoriamente improduttivo di conclusioni.
Scritto il 4-6-2010 alle ore 10:23
Egr. sig. Betti,
mi spiace che lei recepisca in questo modo i miei chiarimenti. Non intendo ovviamente essere esaustivo, ci mancherebbe. Mi sono solo limitato ad evidenziare delle difficoltà esistenti su Internet che hanno dato luogo a notevoli dibattiti anche in tema di intercettazioni con l’intervento della stessa Autorità Garante. Ho già avuto modo di apprezzare la sua proposta che per la carta stampata rimane la migliore. Saluti