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Il Blog di Michele Iaselli

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Postilla » Diritto » Il Blog di Michele Iaselli » Diritto amministrativo » Cos’è il documento informatico?

3 maggio 2010

Cos’è il documento informatico?

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egovernment1Come è noto il documento informatico è definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.

Tale definizione crea non pochi problemi in quanto a fronte della tradizionale ricostruzione del documento come res rappresentativa di un fatto, frutto dell’attività di documentazione e consistente in oggetto inscindibilmente legato al contenuto, nel campo dell’informatica l’informazione rimane uguale a se stessa a prescindere dal supporto su cui in quel momento è registrata.

Nel senso che la sequenza digitale, non essendo inscindibilmente legata a un dato contenente, può essere memorizzata su altri supporti senza che poi sia apprezzabile una distinzione fra i due “documenti” paragonabile alla tradizionale distinzione fra originale e copia.

Questa caratteristica tecnica porta alla conseguenza di dover declinare il requisito della materialità del documento in termini assai diversi rispetto a quelli frutto del portato della tradizionale nozione di documento.

Ciò ha portato molti commentatori ad affermare l’immaterialità del documento informatico. Tant’è che si è affermato che “in nessun punto della normativa sul documento informatico il supporto è determinante per la natura del documento informatico. Esso esiste indipendentemente dal supporto, è una realtà immateriale, cioè l’esatto opposto della res signata della dottrina tradizionale”.

Ma v’è di più. Fornendo quella definizione di “documento informatico” il legislatore è poi stato costretto a inserire, a valle, una serie di disposizioni volte a imporre una predeterminata efficacia del documento, legando il fenomeno rappresentativo alle modalità di imputazione della paternità tramite l’apposizione di firme elettroniche.

In definitiva, la strategia dell’ordinamento è stata quella di tentare di allineare quei fatti storici consistenti nell’uso delle tecnologie agli altri fatti storici, senza coglierne le peculiarità tecnologiche. Il legislatore ha cioè dettato una definizione di “documento informatico” che tenta di comprimere dentro il solco della nozione di documento (propriamente detto) il fenomeno informatico, onde poi dover, a valle, disciplinare in termini specifici l’efficacia di tale “documento informatico”, costringendo ancora una volta il fenomeno informatico dentro l’intelaiatura tradizionale delle nozioni di scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico.

Ma se il documento informatico è la rappresentazione di un fatto (e non il documento rappresentativo, e neppure una copia cartacea dello stesso), e se per ottenere un decreto ingiuntivo occorre produrre prova scritta del fatto, cosa si dovrà depositare preso la cancelleria del Tribunale?

In effetti andando ad esaminare l’attuale normativa che disciplina la validità e l’efficacia probatoria del documento informatico, ci si rende conto che l’art. 20 del CAD realizza una vera e propria finzione giuridica: quella di considerare atto scritto il documento informatico. La disposizione ha una precisa ratio di economia giuridica: piuttosto che integrare tutte le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che prevedono il requisito della forma scritta, attraverso il richiamo del corrispondente documento informatico, la norma ha ritenuto, una volta per tutte, soddisfatto il requisito della forma scritta dal documento informatico. Questo a condizione che lo stesso documento sia formato in ossequio di alcune regole previste al fine di avvalorarne autenticità e sicurezza.

Letture: 32498 | Commenti: 1 |
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Un commento a “Cos’è il documento informatico?”

  1. giacomo scrive:
    Scritto il 24-10-2012 alle ore 16:01

    sappiamo che il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta.
    secondo quali articoli????

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